NOME - SCOPO - SEDE
Art. 1 - La Società
Alpinistica Ticinese – SAT - sezione
Lugano - è un’associazione apolitica, aconfessionale con personalità giuridica
e organizzazione propria.
Art. 2 - La SAT si
propone di sviluppare l’amore ed il rispetto per la natura in genere e per la montagna in particolare, promuovendo la
conoscenza delle bellezze naturali del nostro territorio. In particolare
organizzando gite alpinistiche ed escursionistiche, corsi di istruzione,
conferenze e manifestazioni sociali. La SAT promuove la costruzione e la
gestione di rifugi e capanne alpine.
Art. 3 - La sede della
sezione è a Lugano.
SOCI
Art. 4 - La sezione si
compone di:
- Soci juniori dai 14 ai 20 anni
- Soci attivi oltre i 20 anni
- Soci sostenitori
- Soci sottosezione Sci e snowboard club Lugano
(sci club)
Le richieste di ammissione devono essere inoltrate per
iscritto al comitato. Per i soci juniori occorre il consenso scritto dei
genitori o dei rappresentanti legali. Le dimissioni devono essere presentate
per iscritto al comitato entro il 1° dicembre. I soci morosi saranno radiati
dalla sezione, qualora dopo un richiamo non vengano pagate le relative tasse e
spese di richiamo.
Art. 5 - I soci pagano:
- una tassa di ammissione
- una tassa annuale
Le tasse sono fissate dall’assemblea. Nella tassa sociale è
pure compreso l’abbonamento alla rivista della FAT.
Il socio in regola con la tassa sociale usufruisce delle
tariffe ridotte per il pernottamento nelle capanne sul territorio nazionale e
estere che concedono la reciprocità.
La moglie e i figli sotto i 14 anni del socio, fruiscono
delle facilitazioni solo se accompagnati dal capofamiglia e solo nelle capanne
delle sezioni FAT.
ORGANI SOCIALI
Art. 6 – Gli organi
della sezione sono:
- l’Assemblea dei soci
- Il Comitato
- 2 revisori
Gli impegni sociali sono garantiti unicamente dal patrimonio
sociale. La firma collettiva del presidente o del vicepresidente con il
segretario /cassiere, vincolano la SAT verso i terzi.
L’ASSEMBLEA GENERALE
Art. 7 – L’Assemblea
ordinaria è convocata dal comitato una volta l’anno entro fine marzo. Può
essere anche convocata dal comitato in forma straordinaria per decidere su
questioni importanti urgenti, oppure su domanda scritta di almeno 30 soci.
Art. 8 – Sono di
competenza dell’assemblea generale ordinaria:
- la nomina del comitato,
- la nomina dei revisori,
- la nomina di eventuali commissioni speciali,
- l’approvazione della gestione finanziaria
- la modifica dello statuto (maggioranza di 2/3
dei soci presenti)
- le decisioni su quanto non espressamente
previsto dallo statuto.
Art. 9 – L’assemblea
decide a maggioranza dei soci presenti su tutti gli oggetti iscritti all’ordine
del giorno. Le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le deliberazioni, le nomine e le votazioni si svolgono a voto aperto per alzata
di mano.
COMITATO DIRETTIVO
Art. 10 – Il comitato
si compone di 5 membri:
- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario/cassiere
- Responsabile gite
- Ispettore capanna.
Art. 11 – Il presidente
dirige la sezione e la rappresenta di fronte ai terzi, nonché in seno al Comitato
centrale della Federazione; viene sostituito dal vicepresidente in caso di sua
assenza o dietro suo incarico.
Il segretario tiene i verbali sociali e redige la
corrispondenza che firma in unione con il presidente.
Il cassiere amministra i fondi sociali, dandone scarico in
ogni tempo, se così richiesto, al presidente, nonché una volta all’anno ai
revisori, rispettivamente all’assemblea dei soci.
Art. 12 - Il comitato
si riunisce su convocazione del presidente o se richiesto da un membro ogni
qualvolta questioni importanti lo esigano. Esso decide a maggioranza dei
presenti su tutte le questioni sociali all’infuori di quelle spettanti
all’assemblea dei soci. Il comitato può decidere annualmente per le spese di
gestione ordinarie; inoltre, fino ad un importo straordinario massimo di fr. 10’000.-
per evento.
Art. 13 – Il
comitato darà scarico del proprio operato all’assemblea generale ordinaria.
Art. 14 – Il comitato
è nominato per tre anni consecutivi ed è rieleggibile.
L’UFFICIO DI REVISIONE
Art. 15 – I
revisori sono nominati dall’assemblea generale ordinaria. Restano in carica tre
anni e possono essere rieletti. Essi controllano almeno una volta all’anno i
conti della società, dandone scarico per iscritto all’assemblea ordinaria.
LA COMMISSIONE GITE
Art. 16 – La
commissione gite è formata dai capigita attivi. Si riunisce almeno una volta
all’anno per allestire il calendario delle gite sociali.
Art. 17– Ai
capigita sono rimborsate le spese effettive secondo direttive del comitato.
Art. 18 – Per ogni
escursione il capogita deve redigere un programma della gita e un rapporto
scritto dell’avvenuta gita con l’elenco dei partecipanti.
L’ ISPETTORE CAPANNA
Art. 19 – All’
ispettore capanna incombe la sorveglianza dell’andamento materiale e
finanziario delle capanne, dei rifugi, nonché dell’operato dei singoli
guardiani.
Le ispezioni dovranno essere consone ai bisogni dell’attività
della capanna. L’ ispettore incaricato farà rapporto periodico in sede di
comitato su quanto rilevato ed un resoconto riassuntivo scritto in occasione
dell’annuale assemblea ordinaria.
SOTTO SEZIONE SCI CLUB
Art. 20 - Lo Sci
club è una sottosezione della SAT Lugano. Ha un proprio statuto ed ha personalità
propria; può essere affiliato anche ad
altre federazioni cantonali o federali.
Nel pagamento della tassa sociale dello sci club dei soci
adulti è inclusa una quota per la tassa sociale annuale della SAT. L’ammontare
di questa quota è sottoposta all’assemblea generale della SAT.
Lo scopo sociale non deve essere in contrasto con quello
della SAT rispettivamente della FAT.
Annualmente informa della gestione e della sua attività
l’assemblea generale della SAT.
Tutti i soci dello sci club sono soci della SAT.
ALTRI GRUPPI
Art. 21 – Spetta
all’assemblea generale dei soci la decisione in merito alla costituzione di
altri gruppi sociali in seno alla sezione. Non è ammessa la costituzione di
gruppi interni con scopi in contrasto all’art. 1.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22 – Lo scioglimento della società può essere decretato
soltanto dai 4/5 dei soci presenti in un’assemblea straordinaria convocata
almeno 10 giorni prima.
In caso di scioglimento della sezione, il capitale sezionale
e il materiale saranno custoditi dal comitato centrale della FAT che ne assume
l’amministrazione fino alla costituzione di una nuova sezione nella regione.
Art. 23 – I soci
non sono assicurati ne individualmente ne globalmente contro gli infortuni
alpinistici da parte della società.
Art. 24 – Per
quanto non previsto dal presente statuto, fanno norma le disposizioni dello
statuto FAT e il codice civile svizzero. Le disposizioni sopra elencate sono
ratificate dal comitato centrale FAT il 13.09.2012.
Art. 25 – Il
presente statuto è approvato dall’assemblea generale ordinaria dei soci il 6 marzo
2013. Entra immediatamente in
vigore e sostituisce ogni disposizione
precedente.
Il presidente Il
segretario
D. Piazza G.
Mauri
Per
il comitato centrale FAT
G.
Matasci R. Giottonini
Presidente Segretaria